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Sez. 5, Ordinanza n. 20681 del 25/07/2024 (Rv. 672158-01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Massofisioterapista - Titolo conseguito successivamente al 17 marzo 1999 - Prestazioni - Esenzione IVA - Esclusione - Fondamento - Violazione dei principi di uguaglianza e neutralità - Insussistenza. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672158-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

In tema di IVA, le prestazioni rese dal massofisioterapista, diplomatosi dopo il 17 marzo 1999, non sono esentate dall'imposta, poiché tale figura professionale non è equiparabile a quella del massaggiatore, a cui fa riferimento l'art. 99, comma 2, del TULS, richiamato, ai fini dell'esenzione dell'IVA, dall'art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, e poiché l'equipollenza con il diploma di fisioterapista è limitata a coloro che si sono diplomati in epoca antecedente alla data suindicata, ciò non essendo in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e neutralità fiscale, in quanto il complessivo riordino della disciplina delle professioni sanitarie, finalizzato ad elevare il livello di formazione degli operatori e la qualità della prestazione sanitaria, richiede il conseguimento di titoli di studio di tipo universitario, così escludendo la possibilità di comparazione con coloro che hanno acquisito il diploma sulla base del precedente ordinamento.

DPR 06/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 99 com. 2, Legge 19/05/1971 num. 403 art. 1, Legge 26/02/1999 num. 42 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 26/02/1999 num. 42 art. 4 com. 1, Legge 26/02/1999 num. 42 art. 4 com. 4, Legge 26/02/1999 num. 42 art. 4 com. 4, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 6 com. 3 CORTE COST., DM min. SAL 21/01/1994, DM min. SAL 27/07/2000 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 132 lett. C)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)