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Sez. 1 - , Ordinanza n. 26801 del 12/09/2022 (Rv. 665633 - 01)

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE | Dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali - Domanda dell'acquirente per il rimborso della quota di prezzo - Abbattimento ex art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 - Valore di stima o prezzo pagato comprensivo di riduzione concordata con i sindacati degli inquilini - Modalità applicative.
Stato
decisa il 2022-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665633-01

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare agli acquirenti che ne facciano richiesta, il coefficiente di abbattimento ex art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 (per il Comune di Napoli pari al 24,05%) deve ritenersi applicabile all'importo effettivamente versato, già comprensivo della riduzione dei valori di stima nella misura dell'8%, concordata dall'ente con i sindacati degli inquilini, trattandosi di benefici che operano su piani distinti, in quanto la norma nazionale opera a livello generale ed ha lo scopo di ricondurre ad equità situazioni di disparità dovute ai ritardi della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento di stima, mentre l'accordo locale è destinato ad incidere sul prezzo anche in ragione delle condizioni manutentive dell'immobile.

Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1, Legge 23/04/2004 num. 104 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)