Sez. U, Sentenza n. 3728 del 25/02/2016 (Rv. 638502 - 01)
PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE | Dismissione del patrimonio immobiliare - Domanda dell'acquirente per il rimborso della quota di prezzo abbattuta ex art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE
In tema di dismissione degli immobili pubblici, la domanda dell'acquirente che, avendo pagato un prezzo ridotto in base ad accordo sindacale locale, agisca per il rimborso della quota di prezzo corrispondente all'abbattimento previsto dall'art. 1 del d.l. n. 41 del 2004, conv. in l. n. 104 del 2004, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la discrezionalità amministrativa concernente la fissazione del prezzo si è esaurita con la conclusione del procedimento di cartolarizzazione, mentre stabilire se la riduzione legale del prezzo coincida con quella concordata implica una valutazione di puro diritto, che non coinvolge alcun potere discrezionale della P.A.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1, Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Legge 23/04/2004 num. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)