Sez. 3, Sentenza n. 2695 del 22/10/1973 (Rv. 366194 - 01)
PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - MANCATA AMMISSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - MANCATA AMMISSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il procedere ad ispezione giudiziale implica una facolta essenzialmente discrezionale del giudice di merito. La parte non ha motivo di dolersi in Sede di legittimita nel caso che quella facolta sia stata esercitata in senso negativo. (V 397/73, mass n 362359).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 258
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)