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Sez. 3, Sentenza n. 2695 del 22/10/1973 (Rv. 366194 - 01)

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - MANCATA AMMISSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366194-01

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - MANCATA AMMISSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il procedere ad ispezione giudiziale implica una facolta essenzialmente discrezionale del giudice di merito. La parte non ha motivo di dolersi in Sede di legittimita nel caso che quella facolta sia stata esercitata in senso negativo. (V 397/73, mass n 362359).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 258

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)