Sez. 2, Sentenza n. 397 del 10/02/1973 (Rv. 362359 - 01)
PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - MANCATA AMMISSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - MANCATA AMMISSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Non e censurabile in Sede di legittimita la sentenza che non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione dell'ispezione giudiziale perche, trattandosi di mezzo di prova che puo essere ammesso anche d'ufficio, quando il giudice non si sia avvalso del potere di disporlo, deve ritenersi per implicito che non ne abbia ritenuto la necessita. (Conf 3638/69, mass n 343861).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 258
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)