Sez. L, Sentenza n. 5407 del 15/05/1991 (Rv. 472158 - 01)
Professionisti - Ingegneri ed architetti | Previdenza - Titolarità di pensione - Esercizio della professione - Iscrizione alla Cassa di previdenza ed assistenza - Obbligatorietà - Incertezza sul relativo vantaggio sia pure in misura parziale - Irrilevanza.
Professionisti - Ingegneri ed architetti
Nella disciplina della legge 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'obbligo della iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con legge 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo dell'attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 della costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 04/03/1958 num. 179 art. 20, Legge 04/03/1958 num. 179 art. 21, Legge 03/01/1981 num. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)