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Sez. L, Sentenza n. 1300 del 12/02/1997 (Rv. 502362 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Casse di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti - Iscrizione - Obbligo - Presupposti - Esercizio libero - professionale con carattere di continuità - Criteri per il suo accertamento dettati dal comitato dei delegati della Cassa - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1997-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502362-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA

L'iscrizione alla Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti è obbligatoria a norma dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n.6, nel caso di esercizio della libera professione con carattere di continuità, (salva l'esclusione disposta dal comma quinto dello stesso articolo, per coloro che siano già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie), sicché, qualora sia insorta controversia circa la sussistenza dell'obbligo di iscrizione (la quale può avvenire anche d'ufficio a norma del secondo comma del cit. art. 21) non è preclusa al professionista la prova dell'insussistenza del presupposto per il sorgere di tale obbligo, senza che in contrario possa aver rilievo la delibera 23 maggio 1981, adottata dal Comitato dei delegati della cassa, in esercizio del potere - conferito a tale organo dal terzo comma del ridetto articolo - di stabilire i criteri per l'accertamento dell'esercizio della libera professione, secondo la quale l'iscrizione all'albo professionale dell'ingegnere o dell'architetto non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie e titolare di partita i.v.a. rende necessaria l'iscrizione alla cassa, dal momento che tali criteri possono dar fondamento ad una presunzione di effettivo esercizio libero - professionale, ma non dettare norme circa il presupposto legale dell'iscrizione, idonee a precludere all'iscritto la possibilità di dimostrarne l'insussistenza.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)