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Sez. 3, Sentenza n. 8873 del 19/08/1991 (Rv. 473531 - 01)

Procedimento civile - Contumacia - In genere | Dichiarazione di contumacia - Irritualità - Incidenza sulla regolarità del processo - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473531-01

Procedimento civile - Contumacia - In genere

La dichiarazione di contumacia ha natura di mero accertamento della situazione processuale della parte che non si è costituita o si è costituita irregolarmente, senza incidere sulla posizione del contumace come parte del processo per cui la irritualità di tale dichiarazione si riflette sulla regolarità del processo solo se in questo vi sia stata violazione delle norme che impongono la notificazione di determinati atti al contumace o quando il contumace si sia trovato nella necessità di compiere quelle attività di impulso processuale che hanno come presupposto la regolare costituzione della parte e gli sia stato negato di compierle.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)