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Sez. 1, Sentenza n. 11788 del 21/11/1998 (Rv. 520931 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Giudizio di appello - Morte dell'appellato non costituito - Decesso successivo alla prima udienza e precedente la precisazione delle conclusione - Conseguenze - Interruzione automatica del processo ex art. 299 cod. proc. civ. - Esclusione - Disciplina ex art. 300 cod. proc. civ. - Applicabilità - Mancata dichiarazione formale della contumacia dell'appellato alla prima udienza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520931-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

In tema di interruzione del processo, la morte della parte appellata verificatasi dopo la prima udienza di trattazione, ma prima della precisazione delle conclusioni, e senza che la parte stessa risulti costituita, non comporta l'interruzione automatica del processo ex art. 299 cod. proc. civ. (norma applicabile solo nel caso di morte verificatasi in pendenza del termine di costituzione, e, dunque, prima che la costituzione stessa avvenga, in cancelleria ovvero dinanzi all'istruttore), rilevando, per converso, l'evento morte, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., soltanto se esso risulti notificato o certificato dalla relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui al precedente art. 292, e senza che spieghi influenza la eventuale mancanza (come nella specie) di una formale dichiarazione di contumacia della parte poi deceduta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 59, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)