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Sez. 1, Sentenza n. 7189 del 19/12/1997 Cc. (dep. 19/02/1998) Rv. 209838 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Finalità, presupposti e natura giuridica - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209838-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La detenzione domiciliare, al pari di altre misure alternative alla detenzione in carcere, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato e come presupposto, nel caso previsto dall'art. 47-ter, comma primo, n. 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali. Essa, comunque, realizza, un'espiazione di pena, pur se individualizzata e meno afflittiva. (Fattispecie relativa a diabete non insulino-dipendente, che la S.C. ha ritenuto compatibile con la detenzione in carcere, anche in considerazione dell'adattabilità della dieta alle esigenze terapeutiche).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)