Sez. 1, Ordinanza n. 12206 del 22/06/2020 (Rv. 658052 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Opposizione - Pendenza del procedimento di impugnativa del diniego del riconoscimento della protezione internazionale - Disciplina antecedente alla riforma del d.l. n. 13 del 2017 - Effetto sospensivo - Configurabilità - Nullità del decreto di espulsione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Èillegittimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, proposto dallo straniero prima dell'entrata in vigore (il 18.4.2017) del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che ha abrogato l'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, poiché il comma 4 del ridetto art. 19, disponendo che "la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato", tranne che in alcune ipotesi particolari, ne estende l'effetto sospensivo fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 4, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 7 com. 1 lett. C, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)