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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18737 del 27/07/2017 (Rv. 645680 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale - Effetti - Sospensione "ex lege" del provvedimento impugnato - Art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 250 del 2011 – Cessazione della sospensione - Passaggio in giudicato della decisione sul ricorso - Nuova disciplina ai sensi dell’art. 35 bis del d.lgs. 25 del 2008 - Cessazione della sospensione – Decreto del tribunale non definitivo - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645680-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione, l’art. 19, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, sino alla sua abrogazione ad opera del d.l. n. 13 del 2017 conv. nella l.n. 46 del 2017, prevedeva in caso di reclamo la sospensione “ex lege” del provvedimento di diniego della protezione internazionale senza alcuna previsione del termine di cessazione, sicché operava, secondo la disciplina “ratione temporis” vigente, sino al termine del giudizio e dunque al momento del passaggio in giudicato, mentre con l’entrata in vigore dell’art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, la cessazione dell'effetto sospensivo si verifica sempre in caso di rigetto del ricorso con decreto del tribunale anche non definitivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 4, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27 com. 1 lett. C, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G, Legge 13/04/2017 num. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)