Sez. 1, Sentenza n. 1110 del 24/03/1975 (Rv. 374545 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DAL PROCESSO DI PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE DI QUESTO CAPO DELLA SENTENZA - QUESTIONE DELL'INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - RIPROPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DAL PROCESSO DI PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE DI QUESTO CAPO DELLA SENTENZA - QUESTIONE DELL'INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - RIPROPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Qualora il capo della sentenza di primo grado che abbia estromesso una parte dal processo non sia stato gravato di appello, il giudicato formatosi al riguardo costituisce insormontabile ostacolo alla riproposizione della questione dell'integrita del contraddittorio da parte del giudice dell'impugnazione, quand'anche si tratti di litisconsorte necessario. (fattispecie riguardante estromissione del collegio locale dei ragionieri dal giudizio riguardante il diritto di alcuni aspiranti all'iscrizione all'albo).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)