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Sez. 3, Sentenza n. 5656 del 09/06/1998 (Rv. 516215 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Dichiarazione di estinzione del processo nei confronti del solo responsabile civile - Mancata impugnazione di questo capo della sentenza - Formazione del giudicato - Rilevabilità della questione dell'integrità del contraddittorio nel successivo grado - Preclusione.
Stato
decisa il 1998-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516215-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI

In tema di assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la compagnia di assicurazione e il responsabile del danno sono tra loro in rapporto di litisconsorzio necessario, a norma dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, con la conseguenza che la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado. Peraltro, qualora il capo della sentenza con il quale viene scisso l'unico rapporto con la dichiarazione di estinzione del processo nei confronti del responsabile civile non venga gravato da appello, il giudicatosi formatosi preclude la rilevabilità della questione nei successivi gradi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)