Comma L. 21 giugno 1985, n. 297
L'articolo 1 e sostituito dal seguente: "1. Il Ministro dell'interno puo' erogare contributi allo scopo di sostenere le attivita' per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'articolo 1-bis, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sara' regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti".