Sez. L, Sentenza n. 5977 del 15/06/1998 (Rv. 516493 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento per la correzione di errori materiali - Esperibilità - Condizioni - Fattispecie relativa alla correzione della percentuale di invalidità indicata in dispositivo e in motivazione ai fini del riconoscimento di rendita per invalidità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il procedimento per la correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ. è esperibile per ovviare non ad errori che intervengano nella formazione del giudizio, bensì ad errori che intervengano nel momento della redazione del documento e che risultino immediatamente dalla mera lettura di questo, palesemente emergendo l'incongruenza della materiale esteriorizzazione rispetto al concetto in esso contenuto. (Nella specie, era stata accolta in appello la domanda di costituzione di rendita per inabilità, rilevandosi, in motivazione e nel dispositivo, che lo stato invalidante raggiungeva la percentuale del "minimo indennizzabile del 10 per cento" e con successiva ordinanza era stata disposta correzione dell'errore materiale modificando in "11 per cento" la percentuale invalidante riscontrata. La S.C. ha annullato la sentenza nel testo anteriore alla correzione - perché concedente rendita a fronte di una invalidità del 10 per cento, perciò inferiore al minimo indennizzabile - e la sentenza nel testo successivo all'ordinanza di correzione - essendosi fatto ricorso al procedimento di correzione fuori dei casi previsti -).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)