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Sez. 3, Sentenza n. 816 del 25/01/2000 (Rv. 533133 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento per la correzione di errori materiali - Esperibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533133-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'articolo 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (nella specie, il testo originale della sentenza conteneva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno e con l'ordinanza di correzione è stato dato atto, a integrazione della motivazione, dell'intervenuto pagamento e dal dispositivo è stato espunto il capo di condanna al pagamento; la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione nella parte corretta, essendosi fatto luogo al procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ. fuori dai casi previsti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)