Sez. 1, Sentenza n. 12711 del 20/07/2012 (Rv. 623445 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI CARICO TOTALE O PARZIALE - STALLIE E CONTROSTALLIE | Controstallia - Natura di penale - Configurabilità - Conseguenze - Prova del danno - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI CARICO TOTALE O PARZIALE - STALLIE E CONTROSTALLIE
In tema di contratto di trasporto marittimo di cose, il compenso di controstallia ha natura di liquidazione forfettaria dei danni e delle spese cagionate dalla mancata cooperazione del ricevitore al compimento delle operazioni di sbarco della merce da parte del vettore e svolge, pertanto, una funzione analoga a quella della penale, la cui pattuizione, rispondendo alle finalità di stabilire in via preventiva la prestazione dovuta per il caso d'inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione il risarcimento dovuto, dispensa il creditore dall'onere di fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno sofferto.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 458, Cod. Navig. art. 460, Cod. Navig. art. 462, Cod. Navig. art. 463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)