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Sez. 3, Sentenza n. 11204 del 06/11/1998 (Rv. 520451 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Funzione - Liquidazione preventiva della prestazione del contraente inadempiente - Portata - Prova del danno - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520451-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

Il creditore per conseguire la penale deve provare l'inadempimento del debitore, mentre non deve fornire la prova dell'esistenza del danno e del suo ammontare. La clausola penale costituisce, infatti, una pattuizione accessoria del contratto, che svolge, oltre alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale, quella di stabilire, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione (sempreché non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)