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Sez. 2, Sentenza n. 10855 del 05/05/2010 (Rv. 612874 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Copia fotostatica - Esigenza di accertamento di conformità all'originale - Condizioni - Specifica contestazione della parte interessata - Necessità.
Stato
decisa il 2010-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612874-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

Qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di una scrittura privata, l'esigenza di accertarne la conformità all'originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)