Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21339 del 14/10/2011 (Rv. 619606 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Copia fotostatica della procura alle liti - Mancato disconoscimento nei termini di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. - Conseguenze - Riconoscimento - Sussistenza - Querela di falso proposta contro l'originale della procura - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La copia fotostatica della procura alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.), nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione. Né può assumere rilievo - in caso di mancanza di prova di tale tempestivo disconoscimento - il fatto che la parte abbia proposto querela di falso nei confronti dell'originale della procura alle liti, attesa l'intrinseca diversità dei due strumenti normativi e delle rispettive finalità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)