Sez. 5, Sentenza n. 5073 del 26/02/2024 (Rv. 670411-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Aiuto per la Crescita Economica (ACE) - Art. 1 del d.l. n. 201 del 2011 - Computo della deduzione - Applicazione agli aumenti di capitale delle società - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, la deduzione dal reddito complessivo delle società e degli enti, indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R., dell'Aiuto per la Crescita Economica - prevista dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 e corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio - si applica soltanto agli aumenti di capitale deliberati successivamente al 31 dicembre 2010 e, quindi, a far data dai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 o successivi.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 1 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 1, DM min. EFI 14/03/2012 art. 5 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)