Sez. L - , Sentenza n. 17295 del 16/06/2023 (Rv. 668101 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI | Obbligo contributivo - Base imponibile - Decreto cd. “Salva Italia” - Importo corrispondente al rendimento nozionale del capitale (cd. “ACE”) - Computo - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI
Ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non va computato, per l'individuazione della base imponibile, l'importo corrispondente alla deduzione per rendimento nozionale del capitale (cd. "ACE"), prevista dal decreto cd. "Salva Italia" per le imprese che siano in grado di finanziarsi con capitali propri, atteso che la base imponibile contributiva è costituita dalla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e che l'ACE è un onere deducibile che incide sulla quantificazione del reddito d'impresa imponibile.
Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 1 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., DM min. EFI 14/03/2012 art. 8 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)