Sez. 6, Sentenza n. 632 del 09/02/2000 Cc. (dep. 27/03/2000) Rv. 215845 - 01
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - UFFICI | Funzioni - Esercizio - Nei procedimenti di criminalità organizzata - Spettanza del P.M. del capoluogo del distretto - Delega ex art. 51, comma 3 ter, cod. proc. pen. per il dibattimento - Validità - Sussistenza - Estensibilità della delega al potere di impugnazione - Esclusione.
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - UFFICI
Nei procedimenti di criminalità organizzata (nel caso, per il reato di cui all' art. 416 bis cod. pen.) le funzioni di pubblico ministero sono attribuite, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, cod. proc pen. "all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente". Esclusivamente a tale organo inquirente spetta il potere di impugnare i provvedimenti del tribunale "de libertate". Nè può condurre a diversa conclusione il fatto che il P.M. sia eventualmente designato ex art. 51, comma 3 ter, cod. proc. pen., perché tale delega si riferisce alle "funzioni di pubblico ministero per il dibattimento" e non si estende sino a comprendere il potere di impugnazione, che rimane riservato al pubblico ministero del capoluogo del distretto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 ter, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)