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Sez. 6, Sentenza n. 3482 del 02/11/1999 Cc. (dep. 15/12/1999) Rv. 215116 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Rinvio a nuova udienza - Nuova citazione die testimoni assenti - Necessità che vi provveda il giudice del dibattimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215116-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE

È legittimo il provvedimento con il quale il presidente o il pretore, nel rinviare a udienza successiva il dibattimento, disponga che i testimoni assenti vengano ricitati a cura del pubblico ministero.Non può in contrario valere, infatti, la disposizione dettata dall'art.143 disp.att.cod.proc.pen., giacché l'espressione "citazione a giudizio" che vi compare è riferibile soltanto alla citazione dell'imputato, come si desume pure dall'art.485 del codice di rito. D'altra parte, la regola generale stabilita dall'art.468 cod.proc.pen. vuole che i testimoni siano citati a cura della parte che li ha indicati nella propria lista e che ne abbia richiesto, o intenda richiederne, l'ammissione, sicché non v'è ragione che tale principio sia derogato quando la citazione sia già avvenuta ed occorra provvedere ad una nuova citazione a seguito del differimento del dibattimento ad altra udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 142, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 142, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)