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Sez. 3, Sentenza n. 6405 del 25/06/1990 (Rv. 467980 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI NELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - PROPRIETÀ COMUNE DEI CONDOMINI SUL LASTRICO SOLARE - SUSSISTENZA - LIMITI - OBBLIGO DI MANUTENZIONE E DI CUSTODIA A CARICO DEI CONDOMINI - CONSEGUENZE - DANNI A TERZI PER DIFETTO DI MANUTENZIONE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI TUTTI I CONDOMINI EX ARTT. 2051 E 2055 COD. CIV. - SUSSISTENZA - LIMITI - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - PROVA DEL CASO FORTUITO COME CAUSA UNICA DEL DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDOMINO.*
Stato
decisa il 1990-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467980-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI NELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - PROPRIETÀ COMUNE DEI CONDOMINI SUL LASTRICO SOLARE - SUSSISTENZA - LIMITI - OBBLIGO DI MANUTENZIONE E DI CUSTODIA A CARICO DEI CONDOMINI - CONSEGUENZE - DANNI A TERZI PER DIFETTO DI MANUTENZIONE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI TUTTI I CONDOMINI EX ARTT. 2051 E 2055 COD. CIV. - SUSSISTENZA - LIMITI - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - PROVA DEL CASO FORTUITO COME CAUSA UNICA DEL DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDOMINO.*

I singoli proprietari delle varie unità immobiliari comprese in un edificio condominiale, sono a norma dell'art. 1117 cod. civ., (salvo che risulti diversamente dal titolo) comproprietari delle parti comuni, tra le quali il lastrico solare, assumendone la custodia con il correlativo Obbligo di manutenzione, con la conseguenza, nel caso di danni a terzi per difetto di manutenzione del detto lastrico, della responsabilità solidale di tutti i condomini, a norma degli artt. 2051 e 2055 cod. civ. ove non provino, come unica causa di tali danni, il caso fortuito, e ciò a prescindere dalla conoscenza o meno dei danni stessi (salvo regresso del condomino che abbia risarcito l'intero danno verso gli altri condomini in ragione delle rispettive quote di proprietà).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)