Sez. 3, Sentenza n. 12606 del 07/12/1995 (Rv. 494988 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Edificio condominiale - Manutenzione straordinaria del lastrico solare - Omessa esecuzione - Danni a terzi - Risarcimento - Rapporti interni fra i singoli condomini - Misura del concorso - Criteri.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
In caso di danni a terzi, cagionati dall'omessa esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su lastrico solare in edificio condominiale, ed a carico del condominio, i singoli condomini sono tenuti, nei rapporti interni tra loro, a concorrere al risarcimento dei danni secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)