Sez. 1, Sentenza n. 1308 del 22/02/1990 (Rv. 465456 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) - PENA PECUNIARIA - APPLICAZIONE DA PARTE DEL MINISTRO DEL TESORO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) - PENA PECUNIARIA - APPLICAZIONE DA PARTE DEL MINISTRO DEL TESORO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Con riguardo agli illeciti valutari puniti con pena pecuniaria, nella disciplina di cui alla legge 7 gennaio 1929 n. 4 ed al R.d.l. 5 dicembre 1938 n. 1928, l'attribuzione del potere sanzionatorio al ministro del tesoro, nonché l'assoggettamento del relativo credito a termine quinquennale di prescrizione, manifestamente non implicano contrasto con gli artt. 3, 102 e 113 della Costituzione, tenendo conto che si verte in tema di sanzioni amministrative, non penali, sicché la loro applicazione non integra Esercizio di funzione giurisdizionale, e si giustifica inoltre la diversità di regolamentazione, anche in ordine alla prescrizione, rispetto a quanto disposto dalle norme penali per i reati. (V 4785/81, mass n 415487; (V Corte cost, n 32/70; (V Corte cost. N 420/87).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 102, Costituzione art. 113, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)