Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 24/07/1981 (Rv. 415487 - 01)
BORSA - CAMBI (VALUTA O DIVISA ESTERA) - DISPOSIZIONI VALUTARIE - APPLICAZIONE DI PENE PECUNIARIE AI TRASGRESSORI - POTERE DEL MINISTRO DEL TESORO E NON DEL GIUDICE NATURALE ORDINARIO - CONTRASTO DELL'ART 15 DEL DL N 476 DEL 1956 E DEL RDL N 1928 DEL 1938 CON GLI ARTT 24, 25 E 102 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
BORSA - CAMBI (VALUTA O DIVISA ESTERA) - DISPOSIZIONI VALUTARIE - APPLICAZIONE DI PENE PECUNIARIE AI TRASGRESSORI - POTERE DEL MINISTRO DEL TESORO E NON DEL GIUDICE NATURALE ORDINARIO - CONTRASTO DELL'ART 15 DEL DL N 476 DEL 1956 E DEL RDL N 1928 DEL 1938 CON GLI ARTT 24, 25 E 102 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale sollevata, per contrasto con gli artt 24, 25 e 102 cost, nei confronti dell'art 15 del DL 6 giugno 1956 n 476 e del RDL 5 dicembre 1938 n 1928, i quali attribuiscono al ministro del tesoro, e non al giudice naturale ordinario, la facolta di infliggere pene pecuniarie ai trasgressori di Disposizioni valutarie, poiche il relativo procedimento, sebbene strutturato in Forma contenziosa, rientra tra i procedimenti amministrativi sanzionatori e non giurisdizionali, essendo il provvedimento conclusivo dello stesso non diretto a risolvere un conflitto di interessi tra parti antagoniste e, quindi, a dirimere una lite, ma ad attuare, sulla base di un potere di supremazia conferito alla pa dall'ordinamento, specifici interessi pubblici, affidati alla cura dell'autorita decidente. (V 3431/80, mass n 407262; (V 4372/79, mass n 400891; (V 1502/78, mass n 390875).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 102, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)