Sez. 2, Sentenza n. 531 del 24/01/1979 (Rv. 396647 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INTENZIONE SOGGETTIVA DEL PRODUCENTE - IRRILEVANZA - DOCUMENTO PRODOTTO PER PROVARE LA CAPACITA DEL TESTATORE - UTILIZZAZIONE COME SCRITTURA DI COMPARAZIONE - LEGITTIMITA.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INTENZIONE SOGGETTIVA DEL PRODUCENTE - IRRILEVANZA - DOCUMENTO PRODOTTO PER PROVARE LA CAPACITA DEL TESTATORE - UTILIZZAZIONE COME SCRITTURA DI COMPARAZIONE - LEGITTIMITA.*
L'acquisizione di documenti agli Atti di causa e una circostanza meramente obiettiva, e l'utilizzazione di essi ad opera del giudice e del tutto indipendente dalla soggettiva intenzione del producente: nulla vieta, pertanto, che un documento, prodotto a prova della capacita di intendere e di volere del testatore nel giudizio instaurato per annullamento del testamento per la Mancanza di tale sua capacita, possa poi servire come scrittura di comparazione in Sede di pregiudiziale accertamento dell'autenticita del testamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)