Sez. 1, Sentenza n. 1123 del 05/02/1987 (Rv. 450681 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INTENZIONE SOGGETTIVA DEL PRODUCENTE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INTENZIONE SOGGETTIVA DEL PRODUCENTE - IRRILEVANZA.*
L'acquisizione di documenti agli Atti di causa è una circostanza meramente obiettiva e l'utilizzazione di essi ad opera del giudice è del tutto indipendente dalla soggettiva intenzione del producente. Pertanto, il giudice ben può trarre, da un documento prodotto da una parte, elementi sfavorevoli alla stessa e favorevoli alla tesi dell'altra parte. (V 2118/80, mass n 405779; (V 531/79, mass n 396647; (V 524/74, mass n 368282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)