Sez. 4, Sentenza n. 41674 del 06/07/2004 Ud. (dep. 26/10/2004) Rv. 229893 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Imputazione di condotta colposa - Colpa per omissione ritenuta dal giudice di primo grado - Colpa per fatto commissivo ritenuta in appello - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento omissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente commissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito. (In motivazione la Corte ha precisato che i profili di colpa commissiva individuati nella sentenza impugnata non potevano considerarsi estranei alla imputazione originaria, in quanto ricompresi nel fatto storico in essa delineato e, soprattutto, rientranti nella colpa generica contestata all'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)