Sez. 4, Sentenza n. 7026 del 15/10/2002 Ud. (dep. 13/02/2003) Rv. 223747 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Imputazione di condotta colposa - Colpa per omissione ritenuta in primo grado - Colpa per fatto commissivo e omissivo ritenuta in appello - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Condizioni.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento omissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima come colposamente commissiva e omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto modo, in concreto, di apprestare in modo completo le sue difese in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)