diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 19077 del 19/09/2011 (Rv. 618953 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Ricongiunzione gratuita ex art. 6 l. n. 29 del 1979 - Presupposti - Carattere autoritativo del trasferimento e soppressione dell'ente di provenienza - Necessità - Trasferimento non autoritativo - Ricongiunzione onerosa - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618953-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In materia di trattamento pensionistico, la ricongiunzione gratuita dei periodi lavorativi svolti presso diversi enti pubblici è prevista dall'art. 6, n. 29 del 1979 per il solo caso in cui il passaggio del dipendente da un ente ad altro sia avvenuto senza il concorso di volontà del dipendente medesimo ed in conseguenza della soppressione dell'ente di provenienza. In tutti gli altri casi, invece, la ricongiunzione ha natura onerosa, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R., n. 1032 del 1973. (Fattispecie in cui è stata ritenuta onerosa la ricongiunzione di periodi di servizio svolti presso il Ministero del lavoro da un dipendente prima comandato presso la regione Sicilia e poi definitivamente ivi transitato, in base alla legge reg. Sicilia n. 53 del 1985).

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 6 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 15 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 27/12/1985 num. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)