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Sez. L, Sentenza n. 24587 del 03/10/2008 (Rv. 605420 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Contributi - Ricongiunzione prevista dall'art. 1, comma terzo, della legge n. 29 del 1979 - Onerosità - Per ogni ipotesi di ricongiunzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605420-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

L'art. 1, comma terzo, della legge n. 29 del 1979, nel disciplinare la ricongiunzione dei contributi versati in gestioni diverse, ne prevede, espressamente, l'onerosità, il richiamo all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 - che, per il diverso istituto della rendita vitalizia, stabilisce il calcolo della riserva matematica in rapporto alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi - è finalizzato al mero computo della somma da versarsi a cura dell'assicurato, e non rileva agli effetti dell'onerosità o meno della ricongiunzione, il cui carattere, naturalmente oneroso, sussiste in ogni ipotesi di ricongiunzione, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, per l'incremento della stessa o per l'anticipata decorrenza.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)