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Sez. U, Sentenza n. 2708 del 09/10/1974 (Rv. 371165 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO IN ORDINE ALLA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PREDETTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1974-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371165-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO IN ORDINE ALLA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PREDETTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 2 della legge 1 dicembre 1970, n 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, - secondo cui, quando il matrimonio sia stato celebrato con il rito religioso e regolarmente trascritto, l'autorita giudiziaria, accertata l'esistenza di una delle cause previste nell'art 3, pronunzia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio - per contrasto con gli artt 7, 10 e 138 della Costituzione, in quanto attribuirebbe al giudice statale poteri incompatibili con il disposto dell'art 34 del concordato fra la S Sede e l' Italia, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n 810, che riserva in via esclusiva ai tribunali e dicasteri ecclesiastici le cause concernenti la nullita del matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, malgrado sia stato riconosciuto rilievo costituzionale ai patti lateranensi; e dell'art 3, n 2, lett b) della stessa legge n 898 del 1970, - secondo cui la cessazione degli effetti civili puo essere chiesta, tra l'altro, ove fra i coniugi sia intervenuta separazione di fatto iniziata almeno due anni prima dell'entrata in vigore della legge - per contrasto con gli stessi artt 7, 10 e 138 della Costituzione, in quanto attribuirebbe al giudice italiano la giurisdizione a conoscere degli effetti della separazione di fatto, mentre con l'art 34, settimo comma, del concordato la S Sede ha 'consentitò che l'autorita giudiziaria civile giudichi soltanto della separazione personale secondo le cause tassativamente previste dal codice civile e non anche della separazione di fatto. In conseguenza, sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere, ai sensi dell'art 2 della legge 1 dicembre 1970 n 898, della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario. (V 1334'74, mass n 369414; 1332'74, mass n 369411; (V 1331'74, mass nn 369408 e 369409; 1283'74, mass n 369393).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)