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Sez. U, Sentenza n. 1331 del 10/05/1974 (Rv. 369408 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - LEGGE N 898 DEL 1970 - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ITALIANO ED ECCLESIASTICO - ESCLUSIONE - EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - CAUSE RELATIVE - GIURISDIZIONE - DISCIPLINA - ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.*
Stato
decisa il 1974-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369408-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - LEGGE N 898 DEL 1970 - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ITALIANO ED ECCLESIASTICO - ESCLUSIONE - EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - CAUSE RELATIVE - GIURISDIZIONE - DISCIPLINA - ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.*

La legge n 898 del 1970 non determina alcun conflitto di giurisdizione tra l'autorita giudiziaria italiana ed i tribunali e dicasteri ecclesiastici in ordine al matrimonio concordatario, posto che, mentre questi ultimi non possono giudicarne degli effetti civili, i giudici italiani nell'applicare la suddetta legge non provvedono in merito alle cause concernenti la nullita del matrimonio canonico e la dispensa del matrimoniò rato e non consumatò, le sole riservate alla giurisdizione ecclesiastica a norma dell'art 34 del concordato. Peraltro, come spetta all'ordinamento giuridico italiano stabilire gli effetti civili per il matrimonio concordatario, che sono eguali a quelli del matrimonio civile, cosi spetta allo stesso ordinamento regolare la giurisdizione in ordine alle cause relative a tali effetti, che si producono ed esauriscono nel suo ambito, indipendentemente dalla validita del vincolo matrimoniale nell'ordinamento canonico.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34 all. C, Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)