Sez. 3, Sentenza n. 2121 del 21/05/1977 (Rv. 385847 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA DI PIU DEBITORI SOLIDALI AL PAGAMENTO DI UNA DETERMINATA SOMMA - ESECUZIONE DEL CREDITORE CONTRO UNO DEI DEBITORI PER L'INTERO CREDITO, GLI INTERESSI E LE SPESE - SUCCESSIVA ESECUZIONE DELLO STESSO CONTRO ALTRO DEBITORE SOLIDALE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITA E FONDATEZZA - SPESE DELLA ESECUZIONE OPPOSTA - ADDOSSAMENTO AL CREDITORE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA DI PIU DEBITORI SOLIDALI AL PAGAMENTO DI UNA DETERMINATA SOMMA - ESECUZIONE DEL CREDITORE CONTRO UNO DEI DEBITORI PER L'INTERO CREDITO, GLI INTERESSI E LE SPESE - SUCCESSIVA ESECUZIONE DELLO STESSO CONTRO ALTRO DEBITORE SOLIDALE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITA E FONDATEZZA - SPESE DELLA ESECUZIONE OPPOSTA - ADDOSSAMENTO AL CREDITORE.*
In ipotesi di titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna di piu debitori solidali al pagamento di una somma determinata in favore del creditore, l'Azione esecutiva, di cui quest'ultimo e titolare, e unica e puo essere esercitata, contro tutti i debitori solidali insieme o contro ciascuno di essi. Pertanto, se il creditore, dopo avere iniziato l'Azione esecutiva contro uno dei debitori solidali eseguendo pignoramento sui beni di questi per un valore idoneo al soddisfacimento dell'intero credito, degli interessi nonche al recupero delle presumibili spese dell'esecuzione, eserciti la medesima Azione esecutiva contro altro debitore solidale, quest'ultimo puo proporre opposizione a norma dell'art 615 cod proc civ, ed il giudice deve dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata a carico dell'opponente, essendo gia in atto l'Esercizio dell'unica Azione esecutiva nello intero suo ambito quantitativo e, conseguentemente, e deve porre le spese dell'esecuzione opposta a carico del creditore procedente. (V 735/69, mass n 339026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)