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Sez. L, Sentenza n. 14840 del 16/11/2000 (Rv. 541749 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Fatto costituente punto controverso della causa - Istanza di revocazione - Inammissibilità - Dubbi di illegittimità costituzionale dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. - Insussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541749-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391 bis cod. proc. civ., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice. Nè la disposizione citata, così letteralmente interpretata, viola gli art. 3 e 24 della Costituzione, proprio perché è regola generale dell'ordinamento, basata sul principio di certezza giuridica, che una volta che siano stati percorsi tutti i gradi e le fasi del processo, nei quali sono stati esaminati i fatti dedotti dalle parti e le ragioni poste a fondamento, e una volta, quindi, che siano stati esperiti tutti i possibili rimedi apprestati dalla legge, la decisione finale emessa in sede di legittimità è destinata a passare in giudicato, in senso sia formale che sostanziale, senza possibilità - a parte i casi eccezionali previsti dagli art. 395 e 404 cod. proc. civ. - che la stessa sia rimessa in discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)