Sez. 1, Sentenza n. 9120 del 30/08/1999 (Rv. 529527 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Fatto costituente punto controverso in causa - Istanza di revocazione - Inammissibilità - Fattispecie relativa ad istanza di revocazione di sentenza della Corte di cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
A norma dell'art. 394, n. 4, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 391 bis cod. proc. civ. come motivo di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione) non è configurabile l'errore revocatorio nell'ipotesi in cui il fatto del quale è esclusa la verità o è supposta l'inesistenza abbia costituito punto controverso in causa, sul quale la sentenza (della quale è chiesta la revocazione) si sia pronunciata (nella specie, era stata impugnata per cassazione la sentenza pretorile emessa a seguito di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa. La S.C., esaminati l'atto d'opposizione, il verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e l'epigrafe della sentenza pretorile, aveva dichiarato inammissibile uno specifico motivo di ricorso per cassazione, ritenendo che la relativa questione non era stata trattata nella fase di merito e costituiva, quindi, un nuovo motivo di nullità dell'ordinanza amministrativa impugnata. L'ingiunto ha proposto, allora, istanza di revocazione della sentenza di legittimità, sostenendo che, invece, la questione era stata già trattata in sede di merito. La S.C., in base all'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile l'istanza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)