Sez. 2, Sentenza n. 4081 del 09/07/1982 (Rv. 422054 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - FACOLTÀ DI RICHIESTA DELLE PARTI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - FACOLTÀ DI RICHIESTA DELLE PARTI - LIMITI.*
La facoltà ex art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. di chiedere in appello l'ammissione di nuovi mezzi di prova (compresi quelli non ammessi dal primo giudice per motivi diversi da una decadenza) incontra gli stessi limiti temporali a cui soggiacciono, anche in Sede di gravame, in base al combinato disposto degli artt. 184 e 359 cod. proc. civ., i poteri delle parti di modificare ed innovare quanto dedotto nell'atto introduttivo e, rispettivamente, nella comparsa di risposta, limiti rappresentati dall'udienza nella quale siano precisate le conclusioni definitive (di merito e) istruttorie da sottoporre al collegio. (V 3028/79, mass n 399372; (V 1331/71, mass n 351537; (V 2049/68, mass n 334154).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)