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Sez. L, Sentenza n. 2706 del 05/03/1993 (Rv. 481273 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) | Lavoro autonomo - Accertamento - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'attività di inserviente e custode di un circolo ricreativo dei dipendenti dell'E.N.E.L..
Stato
decisa il 1993-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481273-01

Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

L'accertamento del carattere subordinato, anziché autonomo, di una determinata attività lavorativa, compiuto dal giudice del merito alla stregua delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, ancorché in contrasto con il "nomen iuris" ad esso dato dalle parti, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto di natura subordinata lo svolgimento, per conto dell'E.N.E.L. dell'attività di inserviente e custode di un circolo ricreativo dei dipendenti dello stesso Ente, desumendo la subordinazione dalla circostanza che l'E.N.E.L. autorizzava le assenze del lavoratore, il quale era anche obbligato al rispetto di un rigoroso orario e precise direttive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)