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Sez. L, Sentenza n. 11079 del 25/10/1995 (Rv. 494364 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Lavoro autonomo - Distinzione - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità - In Cassazione - Fattispecie relativa al rapporto di agenzia.
Stato
decisa il 1995-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494364-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

L'accertamento compiuto dal giudice di merito circa il carattere subordinato o autonomo di un'attività lavorativa è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie la S.C. ha ritenuto correttamente motivata l'affermazione da parte dal giudice di merito circa l'effettivo svolgimento da parte dell'interessato di attività di agente a proprio rischio e con una propria organizzazione, con esercizio da parte della società mandante non di poteri gerarchici, ma di semplici poteri di sovraordinazione e coordinamento ai sensi degli artt. 1746 e 1747 cod. civ., in base all'accertamento: a) quanto all'orario delle prestazioni, che, se la società richiedeva la presentazione ogni mattina degli ordini del giorno prima e la segnalazione tempestiva delle assenze, tuttavia la consegna degli ordini poteva avvenire anche nel pomeriggio o il giorno dopo e l'assenza non comportava obbligo di certificazioni o sanzioni ma la sostituzione temporanea dell'agente con personale della società, pur rimanendo di sua spettanza le provvigioni degli ordini così acquisiti; b) che non doveva essere rispettato nella visita dei clienti un itinerario ben definito e predeterminato dalla società e che comunque la predisposizione di itinerari trovava giustificazione nelle esigenze del veicolo che nel giorno successivo doveva eseguire le consegne; c) che le variazioni di zona e di clientela da parte della società, in quanto fondate sull'articolo 2 dell'accordo economico collettivo applicabile al rapporto e in concreto tutte concordate, non costituivano manifestazione di un potere gerarchico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1746, Cod. Civ. art. 1747, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)