Sez. 5, Sentenza n. 18313 del 10/09/2004 (Rv. 577010 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | In Genere.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'assegno bancario scaduto e non protestato, utilizzato come prova scritta per chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo, successivamente registrato con il provvedimento monitorio, non è soggetto all'imposta del 3%, ai sensi degli artt. 22 e 9 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ma dà luogo al fenomeno della cosiddetta <registrazione gratuita>, atteso che esso, ai sensi dell'art. 11 della Tabella, non è soggetto all'obbligo della registrazione, sia che venga, o meno, protestato, sia che venga, o meno, allegato ad altro atto soggetto a registrazione (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di appello, che aveva riformato quella di primo grado la quale aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso di quanto corrisposto in sede di registrazione del decreto monitorio).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. T art. 11, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 7, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)