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Sez. 5, Sentenza n. 2696 del 21/02/2003 (Rv. 560657 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Decreto ingiuntivo - Condanna del debitore principale e del fideiussore al pagamento di una determinata somma - Duplice tassazione - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560657-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Ai fini dell'imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)