Sez. L - , Sentenza n. 25543 del 12/10/2018 (Rv. 650734 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE | Discriminazioni basate sul sesso - Rimedi giudiziali - Disciplina dell'onere probatorio - Alleggerimento in favore del ricorrente - Prospettazione di elementi di fatto precisi e concordanti, anche se non gravi - Necessità - Conseguenze - Presunzione circa l'esistenza di comportamenti discriminatori.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE
In tema di comportamenti datoriali discriminatori, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 - nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 10/04/1991 num. 125 art. 4, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 25, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 29, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 38, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)