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Sez. L, Sentenza n. 14206 del 05/06/2013 (Rv. 626676 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE | Discriminazioni basate sul sesso - Rimedi giudiziali - Disciplina dell'onere probatorio - Alleggerimento in favore del ricorrente - Prospettazione di elementi di fatto precisi e concordanti, anche se non gravi - Necessità - Conseguenze - Presunzione circa l'esistenza di comportamenti discriminatori - Fattispecie in tema di mancata progressione in carriera di una dipendente di banca.
Stato
decisa il 2013-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626676-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE

In tema di comportamenti datoriali discriminatori, l'art. 40 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purché idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realtà storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso. (Nel caso di specie, ove una dipendente di un istituto di credito aveva lamentato di essere stata discriminata nella progressione di carriera, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda, ed ha ritenuto non soddisfatto l'onere probatorio, pur attenuato, gravante sulla ricorrente, reputando insufficiente a far presumere la discriminazione indiretta la produzione di due interpellanze parlamentari e di un parere interlocutorio del collegio istruttorio del Comitato nazionale di parità e pari opportunità, in quanto fonti prive dell'attendibilità scientifica richiesta dalla norma con il riferimento a dati statistici e - rispettivamente - dell'indicazione dei criteri di rilevazione dei dati posti a base della valutazione espressa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 10/04/1991 num. 125 art. 4, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 25, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 29, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 38, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)