Sez. 6, Sentenza n. 1425 del 21/04/1998 Cc. (dep. 11/06/1998) Rv. 211720 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | In atti giudiziari - Condotta - Intento di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo - Parte nel processo penale - Nozione di "parte" - Comprende non solo l'imputato ma anche l'indagato.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE
In tema di corruzione in atti giudiziari, tenuto conto dello scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente, deve ritenersi che la qualità di "parte" in un processo penale, presa in considerazione dall'art. 319 ter, comma primo, cod. pen., sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche all'indagato e a chi dovrebbe rivestire tale qualità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 ter com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 60, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 60, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)