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Sez. 6, Sentenza n. 10026 del 11/12/2008 Cc. (dep. 05/03/2009) Rv. 243058 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | In atti giudiziari - Condotta - Intento di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo - Parte nel processo penale - Nozione di "parte" - Comprende non solo l'imputato ma anche l'indagato.
Stato
decisa il 2008-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243058-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE

In tema di corruzione in atti giudiziari, tenuto conto dello scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente, deve ritenersi che la qualità di "parte" in un processo penale, presa in considerazione dall'art. 319 ter, comma primo, cod. pen., sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche al soggetto sottoposto ad indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)