Sez. L, Sentenza n. 5112 del 08/09/1988 (Rv. 459878 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CRITERI DI CALCOLO - DISCIPLINA COLLETTIVA - LIMITAZIONI.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CRITERI DI CALCOLO - DISCIPLINA COLLETTIVA - LIMITAZIONI.*
In tema di lavoro marittimo, la possibilità, prevista dall'art. 374 cod. nav., che le norme corporative deroghino il disposto dell'art. 361 dello stesso codice, contenente la Determinazione della base di calcolo per la quantificazione dell'indennità di anzianità spettante al lavoratore, si riferisce - nel regime anteriore al d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 convertito in legge 31 marzo 1977 n. 91 - solo alle norme dettate dai contratti collettivi corporativi e non anche a quelle dei contratti collettivi di diritto comune, ancorché resi efficaci erga omnes. (V 6043/85, mass n 443485; (Conf 5966/87, mass n 454341; (Conf 5870/87, mass n 454265, prima parte; (contra 5443/87, mass n 454006; (contra 8674/87, mass n 456128).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 361, Cod. Navig. art. 374, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)